#Fundraising per la #politica 48 . A me sembra che manchi qualcosa…

Nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2014, è stata finalmente pubblicata la legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione del  decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.

Rispetto al fundraising è bene precisare che la nuova legge si occupa di disciplinare solo le attività dei partiti e dei movimenti politici. La raccolta di fondi per i candidati, per le singole sezioni di partito, ecc, non ricade nella legge suddetta e resta ( e resterà…) una questione aperta.

Le modifiche apportate sono molte, ma a mio avviso manca un punto fondamentale: un codice etico per la raccolta e l’accettazione delle donazioni. Ma davvero nessuno ci ha pensato?…….

Ecco le principali modifiche:

Art. 3: disciplina dei requisiti dello statuto dei partiti che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legge.

Rispetto al testo originario, che prevedeva solo l’allegazione del simbolo – che con la denominazione è elemento essenziale di riconoscimento del partito politico – in forma grafica, si dà l’alternativa della descrizione dello stesso, precisandosi, comunque, che simbolo e denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente. Richiesta la forma pubblica per lo statuto del partito.

Sempre nello stesso articolo viene prevista l’indicazione dell’indirizzo della sede legale del partito, che deve essere nel territorio dello Stato e si aggiunge altresì l’indicazione delle regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali .

Art. 4 Disciplina del registro dei partiti politici

L’iscrizione e la permanenza nel registro dei partiti politici sono condizioni necessarie per l’ammissione ai benefici ad eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore; accesso alla destinazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF) e 16 (trattamento straordinario di integrazione salariale)

Viene altresì specificato che i partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del decreto nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti all’iscrizione nel registro entro dodici mesi dalla medesima data.

Art 10. Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta

Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui .

Inoltre, tali erogazioni liberali sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Quanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche, l’importo massimo annuo viene ridotto da 200.000 euro a 100.000 euro (art. 10, comma 8). Il divieto però non opera in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici (art. 10, comma 8).

 

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